Chiarimenti in materia di oro

Per facilitare l'applicazione della Legge n. 7/2000 e del Provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi del 14 luglio 2000, si riportano di seguito alcuni chiarimenti.

Materiale d'oro (inserito il 20-06-2001)

Nel definire l'oro oggetto della legge, il legislatore fa espresso riferimento all'"oro da investimento" ed al "materiale d'oro" (art. 1, comma 1, lett a) e b). Quest'ultima espressione sembra riferirsi non ad un qualsiasi materiale d'oro, ma a quello "ad uso prevalentemente industriale". Si ritiene, infatti, che nel caso in specie il legislatore abbia inteso fare riferimento all'oro nella sua funzione industriale ossia di materia prima destinata alla lavorazione e, quindi, per tale sua vocazione distinta dall'oro da investimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge. Rientrerebbero, pertanto, nella nozione di materiale d'oro, di cui alla all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge, tutte le forme di oro grezzo, non ricadenti nel concetto di oro da investimento, destinate ad una successiva lavorazione (ad es. lingotti, placche, verghe, bottoni, granuli, polveri), così come i semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Resterebbero, invece, esclusi i gioielli, i monili e più in generale, gli oggetti d'oro suscettibili di consumo finale. Va, infatti, ricordato che il commercio di questi ultimi è distintamente disciplinato, sempre per finalità di contrasto al riciclaggio, dal D.lgs. n. 374/1999.

Semilavorati (aggiornato il 18-12-2001)

Pur non potendo arrivare a dare una definizione generale del concetto di semilavorato indicato nella legge, si ritiene utile prendere a riferimento, nella specificazione di tale nozione, quanto espresso, se pure per finalità diverse, dal legislatore in altri testi normativi. In particolare, si considera rilevante la precisazione contenuta nell’art. 28, comma 4, del Decreto del Ministero del Commercio con l’Estero 10/3/1989, n. 105, peraltro non più in vigore, in base alla quale "non è considerata produzione di beni la trasformazione dell’oro greggio in forme diverse da quelle originarie che non presentino un valore aggiunto" apprezzabile rispetto al valore del contenuto di fino. Ancora più significativa è l'espressione contenuta nell'art. 5, n. 3 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con il D.p.r. 30 dicembre 1970, n. 1496. Quest'ultima, più precisamente, considera semilavorati "i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semi finita, non risultino diretti ad uno specifico uso o funzione, ma siano destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti composti, garantiti, nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio".

Traendo spunto dalle richiamate disposizioni, pare potersi affermare che il tratto saliente di un "semilavorato" è costituito dalla mancanza di uno specifico uso o funzione e cioè dall'impossibilità di utilizzare ex se il materiale o la lega d'oro. Esso, dunque, necessita di un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l'utilizzo da parte del consumatore finale.

Commercio di rottami di oro

Per poter qualificare, ai sensi della Legge 17/1/2000, n. 7, il commercio di rottami di oro ed individuare gli eventuali obblighi gravanti su coloro che svolgono tale attività, si distinguono due modalità operative:

  • acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione. Detta attività non è qualificabile ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17/1/2000, n. 7; essa si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di "oro" contenuta nell'art. 1, comma 1, della stessa Legge;

  • acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.). L'operatività in questione, esercitata in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla Legge n. 7/2000.

 

Obbligo di dichiarazione

Operazioni soggette all'obbligo di dichiarazione

Conto lavorazione e conto deposito

I trasferimenti di oro in conto lavorazione, così come quelli in conto deposito, in visione o in prova, non formano oggetto di dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 7/2000 in quanto le operazioni quivi riportate anche se a titolo meramente indicativo, assoggettate a tale obbligo, si riferiscono ad atti di disposizione sull’oro e non ai servizi che sullo stesso possono essere prestati. Tale principio sembra potersi estendere anche ai trasferimenti di oro in conto lavorazione, in conto deposito, in visione o in prova, da e verso l’estero, a condizione che l’operazione sottostante sia opportunamente assistita da idonea documentazione doganale da cui risulti rispettivamente il transito del metallo per la temporanea importazione o esportazione e la successiva e contraria operazione doganale. Se così non fosse, si creerebbe una disparità di trattamento tra operatori nazionali ed esteri ed una duplicazione di controlli non richiesta dalla legge. In ogni caso, in mancanza di detta documentazione, l’operazione andrà dichiarata come trasferimento al seguito ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del Provvedimento U.I.C. del 14/7/2000.

Modalità di compilazione della dichiarazione

Importo da dichiarare

Nel caso di semilavorati o leghe, l’importo da dichiarare va comunque riferito al valore dell’oro fino ivi contenuto, al limite desumendolo dalla prassi o dagli usi commerciali. In presenza di più operazioni di importo inferiore alla soglia dei venti milioni di lire, qualora queste si configurino, anche se nell’arco della stessa giornata, come singoli e separati contratti, non è previsto un obbligo di dichiarazione in quanto la Legge 7/2000, al contrario della Legge 197/91 in materia di antiriciclaggio, non prevede ipotesi di frazionamento.

I termini per l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione decorrono sempre dalla data di stipula del contratto sottostante. Nel caso di contratti con determinazione differita del prezzo, ove non sia possibile nell’arco del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione individuare il prezzo definitivo concordato, sarà sufficiente far riferimento alla quotazione dell’oro nel giorno di stipula del contratto medesimo.

Informazioni relative alla controparte estera

Il campo relativo alla data di costituzione di società controparte estera, nel quadro B dell’Allegato A, è da intendersi non obbligatorio. Analogamente, il codice fiscale di controparte estera deve essere indicato solo se questa già ne disponga per attività svolta in Italia.

Informazioni relative al dichiarante

Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel quadro A dell’Allegato A, nel periodo intercorrente tra la data di svolgimento dell’operazione e la data di materiale compilazione della dichiarazione, va indicata l’informazione riferita al momento della stipula del contratto sottostante ed ai suoi contenuti. In caso di subentro di un terzo soggetto nel contratto, come ad esempio per il cambiamento del mutuatario in un contratto di prestito d’uso, il cedente l’oro, se residente, deve compilare un’altra dichiarazione con i dati della nuova controparte, alla stregua dell’accensione di un nuovo contratto.

Codifiche della natura giuridica

Le imprese individuali, non essendo dotate di autonoma personalità giuridica, devono essere codificate facendo riferimento, oltre alla denominazione, ai dati anagrafici, al codice fiscale e al documento d’identificazione della persona fisica titolare.

Trasformazione dei prestiti d’uso

Premesso che nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 7/2000 deve essere fatto riferimento ai contratti sottostanti, si precisa che, nel caso di estinzione di prestito d’uso con cessione dell’oro al mutuatario, è necessario compilare, oltre all’originaria dichiarazione di accensione del prestito, un’altra dichiarazione, alla scadenza dello stesso, barrando la casella "vendita".

In ogni caso, si precisa che il quadro C dell’Allegato A non funziona a partita doppia e non richiede, quindi, dichiarazioni di chiusura a fronte di ogni dichiarazione di accensione.

Soggetti obbligati alla dichiarazione

Come previsto dall’art. 2, comma 3, del Provvedimento, qualora banche od operatori professionali siano controparte dell’operazione, solo su essi incombe l’obbligo della dichiarazione con le conseguenti responsabilità. Qualora, invece, soggetti privati che concludono un atto di disposizione sull’oro intendano avvalersi di una banca o di un operatore professionale per la materiale compilazione e l’invio della dichiarazione, ai sensi del successivo comma 4, questa dovrà essere sottoscritta dal soggetto privato cedente, se residente, sul quale ricadranno le eventuali responsabilità. E’ opportuno, pertanto, che questi si faccia rilasciare, dalla banca o dall’operatore che rende il servizio, peraltro non obbligatorio, una copia della dichiarazione timbrata per ricevuta.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Provvedimento, l’obbligo di invio alla U.I.F. della dichiarazione si intende adempiuto anche con la consegna ad una banca. Nella fattispecie di operazioni effettuate da operatori occasionali cedenti oro ad imprese orafe che non siano operatori professionali, l’obbligo di dichiarazione spetta sempre e comunque al cedente, se residente, anche per la certezza nell’applicazione di eventuali sanzioni.

Operazioni con l'estero

Compravendite di oro estero su estero

Alla luce dell’art. 1, comma 2, della Legge 7/2000 ed anche in ragione delle finalità antiriciclaggio dell’obbligo ivi contenuto, la U.I.F. ha ritenuto opportuna l’adozione del criterio della dichiarazione degli atti di disposizione sull’oro per l’individuazione del campo di applicazione dell’obbligo medesimo. In tale contesto, un contratto di compravendita di oro grezzo tra operatore nazionale e controparte estera, con consegna dello stesso a terza parte estera, deve essere dichiarato dal soggetto residente sempre che il relativo importo sia pari o superiore a venti milioni di lire.

Trasferimento al seguito da o verso l’estero

Avendo il Provvedimento U.I.C. del 14/7/2000 disciplinato all’art. 2, comma 1, lettera a) gli atti di disposizione sull’oro e alla lettera b) le operazioni di natura finanziaria, sono stati disciplinati alla successiva lettera c) i trasferimenti effettuati direttamente da chi ha il possesso dell’oro, in occasione di un passaggio del confine doganale, al di fuori dei casi di esecuzione delle operazioni di cui alle lettere a) e b).

Pertanto, nella fattispecie prospettata di trasferimento al seguito di oro oggetto di compravendita, la dichiarazione del relativo contratto assorbe anche quella di trasferimento al seguito. In particolare, nel caso di trasferimento al seguito verso l’estero di oro oggetto di vendita, sarà cura del titolare dell’oro anticipare i termini di dichiarazione del contratto di vendita in modo tale da far accompagnare il materiale da una copia della dichiarazione stessa.


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